DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (Parigi 1789)
Art. 1 Gli
uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le
distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità
comune.
Art. 2 Il
fine di ogni associazione politica è la consapevolezza dei diritti
naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono: la
libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all’oppressione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (7 dicembre 1947)
Art. 1
L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. […]
Art. 11 L’Italia
ripudia le guerre come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle contese
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
CARTA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (18 dicembre 2000)
PREAMBOLO
I popoli europei
nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di
condividere un futuro di pace fondato su valori positivi. […]
L’unione si fonda
su valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà,
di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si fonda sui principi di
democrazia e dello Stato di diritto […] creando uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
CARTA DELLE
NAZIONI UNITE (1945)
Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a
salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per
due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili
afflizioni all’umanità, a praticare la tolleranza e a vivere in
pace l’uno con l’altro, vogliamo mantenere la pace e la sicurezza
internazionali, ed a questo scopo prendere efficaci misure
collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per
reprimere gli altri atti di aggressione o le altre violazioni
della pace. |