LE LEGGI

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (Parigi 1789)

Art. 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

Art. 2   Il fine di ogni associazione politica è la consapevolezza dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (7 dicembre 1947)

Art. 1     L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. […]

Art. 11  L’Italia ripudia le guerre come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle contese internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (18 dicembre 2000)

PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori positivi. […]

L’unione si fonda su valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si fonda sui principi di democrazia e dello Stato di diritto […] creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

CARTA DELLE NAZIONI UNITE (1945)

Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, a praticare la tolleranza e a vivere in pace l’uno con l’altro, vogliamo mantenere la pace e la sicurezza internazionali, ed a questo scopo prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli altri atti di aggressione o le altre violazioni della pace.

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